Il decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 riguarda direttamente la scuola sotto l’aspetto delle assenze per malattia, modificando alcuni aspetti dell’art. 71 della legge 133/2008:

1) è abolito il comma 3, per cui le fasce di reperibilità per le visite fiscali tornano ad essere quelle previste dal CCNL, art. 17, comma 14, e cioè dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
2) gli oneri per le visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali e non dei bilanci delle scuole;
3) le certificazioni mediche relative ad assenze superiori a 10 giorni o relative a malattie insorte dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, possono essere certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (es. medico di famiglia).

Altro aspetto riguarda l’interpretazione autentica dei termini per l’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 64 della stessa legge 133/08, che si “intendono comunque rispettati con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri”.

Fonte: www.uilscuola.it

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