Pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31-10-2009

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197/L 

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150.

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 65 proroga di un 1 anno le rappresentanze sindacali e annulla, di fatto, le elezioni già indette. Di seguito, si riporta il testo dell’art.

      Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

  1.  Entro  il  31  dicembre  2010,  le  parti  adeguano i contratti collettivi  integrativi  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente  decreto  alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti  riservati,  rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla  legge,  nonche' a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

  2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi  integrativi  vigenti  alla  data di entrata in vigore delpresente  decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

  3.  In  via  transitoria,  con  riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree  di  contrattazione  ai  sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come sostituiti,  rispettivamente,  dagli  articoli  54  e 56 del presente decreto  legislativo,  l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni  sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative, ai sensi  dell'articolo  43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  nei  nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale  2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, sono prorogati  gli  organismi di rappresentanza del personale anche se le relative  elezioni  siano state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo  dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

  4.  Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di  cui  ai  commi  1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011   e   al  31  dicembre  2012,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 30, comma 4.

  5.   Le   disposizioni   relative  alla  contrattazione  collettiva nazionale  di  cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

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