Valido l’art. 6 per i contratti di Istituto: la UIL Scuola sollecita il MIUR ad emanare una direttiva.

Il recente d.leg.vo integrativo e correttivo dell’art 65, d.leg.vo n. 150/2009,   afferma l’immediata applicabilità delle norme del decreto leg.vo n. 150/2009 ai contratti decentrati che si stipulano dopo l’emanazione del citato decreto.

Tale chiarimento legislativo, però lascia impregiudicati alcuni problemi che si sono registrati già nello scorso anno scolastico a causa di una lettura parziale e strumentale della norma da parte di alcuni Dirigenti scolastici e taluni revisori dei conti che, nonostante la chiara circolare della Direzione Generale del MIUR, hanno ritenuto di dare un’interpretazione unilaterale circa le materie che il decreto sottrae alla contrattazione e hanno introdotto notevole conflittualità e contenziosi nelle scuole con ricadute negative sul normale andamento delle attività didattico - educative.
Tali incertezze avevano indotto il Governo a sottoscrivere l’accordo del 4 febbraio con il quale, si  demandava alla sede propria dell’ARAN di  definirne, nella fase transitoria fino al rinnovo dei Contratti nazionali, le materie che attengono alle “prerogative dirigenziali” che sono sottratte alla contrattazione.
Non è, quindi,  in discussine l’obbligo di rispettare i vincoli che pone la legge (d.lgs 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09), si tratta di capire se e chi definisce,  le materie di contrattazione, in questa fase transitoria in assenza del CCNL che è la sede deputata a farlo ed in particolare, quali sono i confini tra prerogative dirigenziali e prerogative degli organi collegiali  tali da potere incidere con   quelle previste dal CCNL art. 6, per la contrattazione di Istituto.
Ciò anche in considerazione della specificità del settore Scuola che, è bene ricordarlo, ha prerogative sue proprie riconosciute da norme di rango costituzionale  e caratterizzata dalla presenza di norme tutt’ora vigenti:quella degli Organi collegiali della scuola a cui sono riconosciute specifiche prerogative; della Dirigenza Scolastica definita dall’art. 25 del d.lgs 165/01 che riconosce  prerogative sue proprie  non omologabili  alla Dirigenza della Pubblica Amministrazione; del decreto  sull’autonomia scolastica anch’essa assunta nel titolo V della Costituzione, tutte  prerogative, in particolare per la didattica, quelle del Collegio dei Docenti, di cui il MIUR si deve fare carico.
A nostro parere, la contrattazione, nella formulazione attuale dell’art. 6 del CCNL, è coerente con il decreto 150/09, in quanto non interviene nelle misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, né sulla direzione e l’organizzazione degli uffici (art. 5 del d.lgs 165/01 come modificato dal 150/09), si occupa  sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna, dei criteri di utilizzazione del personale, dei criteri per definire l’organizzazione dell’orario di lavoro, dei criteri per la ripartizione delle risorse contrattuali e la definizione dei compensi del salario accessorio  demandati dal CCNL,  non invade le competenze del collegio docenti, né quelle del Consiglio di Istituto, né tantomeno quelle del Dirigente Scolastico.
Pertanto, ritenendo che non sia pensabile che ogni Dirigente scolastico definisca i limiti applicativi del decreto “brunetta”, appare  opportuno ed  urgente, previo confronto con le Organizzazioni sindacali,  la definizione ed emanazione di una direttiva ministeriale che dia ai Direttori Generali Regionali, indicazioni omogenee che consentano alle singole scuole di programmare le attività aggiuntive, attraverso i contratti decentrati, nelle more della definizione della sequenza contrattuale che si dovrà aprire in sede ARAN in attuazione all’accordo del 4 febbraio scorso, già a partire da questi  primi giorni di settembre in cui le singole scuole sono chiamate a programmare le attività annuali, in un clima di positività.
 La mancanza di chiarimenti, in un quadro di riferimento caratterizzato da incertezza e confusione, comporterà certamente  l’accentuarsi del contenzioso e di relazioni sindacali conflittuali che non giova al buon andamento delle attività didattiche che, invece, per svilupparsi positivamente, hanno bisogno di un clima di serenità e certezze di cui il MIUR ne ha la responsabilità. 
Il contenzioso, inoltre  determina solo problemi relativi alla responsabilità connesse alle spese processuali che, a quanto ci risulta, ricadono, per somme rilevanti, sul bilancio già magro, del MIUR.
Su questo aspetto, occorre che il MIUR definisca un sistema di verifica e controllo sulle decisioni di quei dirigenti scolastici che determinano contenziosi costosi, non sempre motivati.
Tale intervento, deve avere carattere preventivo, per evitare di addossare, successivamente, la relativa responsabilità contabile al singolo dirigente.
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                  
                          Massimo Di Menna
   

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