AL DIRETTORE SCOLASTICO DELLA REGIONE CAMPANIA
DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO


Pervengono a questa O.S. numerose lamentele circa la difformità di applicazione, da parte dei Dirigenti scolastici,  dell’art. 7 del C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010-2011, sottoscritto il 16 febbraio 2010, all’art. 7  - Sistema precedenti comuni ed esclusione dalla graduatoria d’istituto,  che al comma 2 precisa che : “ L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V ( Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità)  si applica solo se si è titolari nella stessa provincia di residenza dell’assistito.” La norma  è certamente molta chiara ma sta generando confusione in molte Istituzioni scolastiche l’interpretazione, da parte di alcuni Dirigenti scolastici, che residenza e domicilio siano equivalenti ai fini dell’esclusione della graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V.

Per quanto sopra esposto, la scrivente O.S chiede alla S.V. di emanare una nota  di chiarimento proprio per evitare disparità di trattamento e, di conseguenza,  un fastidioso contenzioso.
Cordiali saluti

 
                                                                         Il Segretario Generale    
                                                                              Luigi Panacea

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