Con Ordinanza n. 2607/2017 il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro ha accolto il ricorso patrocinato dalla UIL Scuola di Napoli con l'Avv. Ferdinando Gelo a tutela di due docenti cui l'USR Campania e l'USR Lazio avevano negato lo scambio di sede ai sensi dell’art. 7, co. 13, del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s. 2016-2017, sottoscritto il 15.6.2016.

La pronuncia si segnala per la sua rilevanza in quanto censura l'operato dell'Amministrazione Scolastica per aver inspiegabilmente disatteso un istituto contrattuale, quale lo scambio di sede, la cui operatività è stata estesa proprio al fine di rimediare almeno in piccola parte ai numerosi errori che hanno caratterizzato la procedura di mobilità nazionale prevista dalla legge "Buona Scuola".

La Uil Scuola non può che esprimere soddisfazione per il successo ottenuto in sede giudiziale, rivendicando l'importanza dell'azione sindacale spiegata in sede di contrattazione nazionale e decentrata, che ha consentito di raggiungere tale risultato nonostante l'inspiegabile inerzia degli uffici amministrativi competenti.
Il Segretario generale
Salvatore Cosentino

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