Al Direttore Scolastico Regionale
per La Campania
dott.ssa Luisa Franzese

Esimia Direttrice generale USR Campania,
più che frequentemente la nostra Organizzazione sindacale è chiamata a dirimere controversie tra il personale della scuola ed alcuni dirigenti scolastici, che più realisti del re, disattendono i due avvisi divulgati dal MIUR in merito al giorno di assenza per visita medico-specialistica.
È certamente noto alla S.V. Ill.ma che la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, unanimemente disdettata da tutte le OO.SS., è stata ritenuta dannosa, rea di impartire “disposizioni sbagliate, immotivate, inaccettabili e, per giunta, inapplicabili. Disposizioni che, invece di fornire “chiarimenti omogenei” alle varie amministrazioni, fanno solo confusione ed aprono tutta una serie di contenziosi certi”. Tant’è che il MIUR, con AVVISO del 29/05/2014, sollecitato da quesiti formulati da Istituti Scolastici, relativi alla nota prot. n. 5181 del 22.4.2014, con cui è stata trasmessa la circolare sulle assenze per malattia del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo, precisava: “A tale riguardo, si informa che le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico”.

Ciò nonostante, alcuni dirigenti continuano a pretendere che il personale della scuola per sottoporsi a visita medico-specialistica richieda un congedo ex art. 15 o un permesso orario, non accettando la richiesta di congedo per malattia.
Altri dirigenti, equivocando o esasperando la norma della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, che recita: “l'assenza per malattia che abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] mediante la presentazione di  attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”
In particolare, nell’interpretazione data da diversi DD.SS. l’espressione “…o trasmessa da questi ultimi (medici) mediante posta elettronica”, diventa obbligo di trasmissione da parte dei medici specialisti  della certificazione giustificativa direttamente a scuola. Fatto inaudito, in quanto i medici specialisti sia dell’ASL che privati non sono attrezzati per la trasmissione delle certificazioni telematiche, ma neppure la norma lo impone!
A questo proposito quest’Organizzazione sindacale la invita caldamente a dare chiare istruzioni in merito ai DD.SS., al fine di evitare che i molti contenziosi in materia transitino dal livello sindacale a quello giudiziale, con ovvie conseguenze negative sia per l’immagine dell’Amministrazione scolastica napoletana, sia per l’Erario dello Stato a fronte di una certa soccombenza della pubblica amministrazione.

Con la consueta cordialità
Salvatore Cosentino

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